Circolo Fotografico AVIS Chiaravalle APS
Via Rinascita 6/8 – 60033 Chiaravalle – AN
Data Costituzione: 31 Marzo 2022 con denominazione “Circolo Fotografico Avis Chiaravalle APS” con sede presso i locali della stessa Avis, in Via Rinascita, 8 – 60033 Chiaravalle (Ancona) – Marche – Italia.
Consiglio Direttivo, cariche sociali 2021-2024:
Presidente: Michele Carrano
Vicepresidente: Luca Giulianelli
Segretaria: Manuela Bellagamba
Amministratore: Vincenzo Baldeschi
Consiglieri: Fabrizio Lanari, Simone Ricci, Gioacchino Castellani
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Il Circolo Fotografico Avis è stato fondato a Chiaravalle (An) nel 1980 da un gruppo di giovani appassionati di fotografia, animati dalla volontà di condividere la propria passione e le proprie esperienze fotografiche e di promuovere i valori dell’Associazione Volontari Italiani Sangue.
Nel 2010 riceve dalla FIAF il titolo di Benemerito della Fotografia Italiana per le attività svolte nei suoi 30 anni di vita.
Dal 31 Marzo 2022 si costituisce Associazione APS ed entra a far parte del Terzo settore con la denominazione “CFA Chiaravalle APS”
Da sempre impegnato sul fronte della didattica, con corsi di camera oscura, post-produzione digitale e di lettura dell’immagine, il Circolo Fotografico Avis Chiaravalle nel 2017 ha celebrato la 30° edizione del “Corso di Fotografia” a sottolineare l’importante ruolo di divulgazione della cultura fotografica che il circolo svolge da oltre un trentennio.
Condividere e confrontare le proprie esperienze fotografiche in un clima di amicizia e partecipazione è uno dei punti di forza del circolo, i cui soci si incontrano ogni giovedì dalle ore 21.15 presso la sede sociale per visionare le immagini e discutere i progetti del fotoclub.
Il Circolo Fotografico Avis Chiaravalle partecipa attivamente alle manifestazioni promosse dalla FIAF ed è impegnato, con viva attenzione, nello scambio culturale con altri circoli fotografici per favorire la crescita personale dei singoli e del gruppo nel suo complesso.
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STATUTO
Allegato A
“Circolo Fotografico AVIS Chiaravalle APS”
Titolo I – Costituzione e scopi
Art.1 – Denominazione-sede-durata
1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”),
e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di promozione sociale non
riconosciuta denominata “Circolo Fotografico AVIS Chiaravalle APS”, di seguito indicata anche come
“Associazione”.
3. L’Associazione ha sede legale in Chiaravalle (AN).
4. Essa opera prevalentemente nel territorio della regione Marche ed intende operare anche in ambito
nazionale e internazionale.
5. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
6. L’Associazione ha durata illimitata.
Art.2 – Scopi
1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui
principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso
l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati,
di loro familiari o di terzi.
3. Essa opera nei seguenti settori:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi
del decreto 117/17 art. 5 lettera d);
b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (ai sensi del decreto 117/17 art. 5 lettera f);
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi del decreto 117/17 art. 5 lettera i);
Segue Allegato A
d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi del
decreto 117/17 art. 5 lettera k);
e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (ai sensi del decreto
117/17 art. 5 lettera u);
4. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
a) promuovere e sviluppare l’Arte, la Cultura e la Conoscenza, non solo quali mezzi espressivi o di
crescita personale, ma sottolineandone la capacità di aggregazione e di inclusione sociale.
b) promuovere, sollecitare e sviluppare lo scambio culturale e la pratica delle Arti e, in particolare, delle
tecniche della Fotografia e in generale delle arti visive e dell’elaborazione digitale e analogica delle
immagini;
c) Favorire la crescita e lo sviluppo sociale del territorio, soprattutto per quanto riguarda il patrimonio
culturale e paesaggistico, da tramandare attraverso percorsi pedagogico-educativi di matrice artistica;
d) divenire per tutti i cittadini e gli attori, pubblici e privati, uno luogo d’incontro, di scambio e di
aggregazione socio-culturale, che sia riferimento formativo e informativo, a cui rivolgersi e attraverso
il quale condividere conoscenze e esperienze con l’obiettivo lo sviluppo dell’essere umano nella sua
interezza;
e) promuovere lo studio e la conoscenza delle discipline sopra indicate e l’interscambio culturale al fine
di favorire il dialogo interpersonale e la crescita personale e sociale degli individui;
f) promuovere le attività dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) tra i propri associati e
presso tutte le persone interessate, sia a livello locale sia a livello nazionale.
Art.3 – Attività
1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) attivazione di percorsi formativi e didattici (corsi, laboratori, workshop, …) dedicati all’arte e alla
promozione culturale, in particolare in ambito fotografico;
b) Realizzazione, progettazione, allestimento di festival, mostre ed esposizioni e qualsiasi altro genere
di manifestazione culturale o artistica utile al raggiungimento dello scopo sociale.
c) organizzazione di convegni finalizzati in particolare allo studio, alla divulgazione e alla promozione
culturale e artistica;
d) gestione diretta e/o indiretta di spazi espositivi e di promozione e produzione artistica;
e) organizzazione e partecipazione a fiere, meeting, incontri finalizzati alla promozione delle tematiche
oggetto degli scopi sociali
f) organizzazione di attività ludiche, ricreative e formative, anche con l’obiettivo di coinvolgere bambini
e ragazzi;
Segue Allegato A
g) promozione e gestione di attività di accordi di convenzione e collaborazione con soggetti pubblici
e/o privati, finalizzati all’ampliamento delle attività associative;
h) organizzazione di attività turistiche a tutti i livelli, finalizzate alla promozione artistica, alla
promozione culturale e artistica;
i) gestione di attività editoriali, anche in forma digitale;
j) sviluppo e creazione di progetti multimediali quali, ad esempio,
a. Siti web
b. Applicazioni
c. Contenuti audio e video
k) gestione di spazi di ritrovo socioculturale e ricreativo;
l) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con
quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il
raggiungimento.
2. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di
interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i
limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso (D. M. 107/2021). L’organo
deputato all’individuazione delle suddette attività secondarie e strumentali è il Consiglio Direttivo.
3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie
attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo
settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Titolo II – Norme sul rapporto associativo
Art.4 – Norme sull’ordinamento interno
1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono
esservi eletti, purché maggiorenni.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti
dell’Associazione.
Art.5 – Associati
1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le
quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
Segue Allegato A
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro,
a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle
Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal
Consiglio Direttivo.
4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Art.6 – Procedura di ammissione
1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al
Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche
precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni,
ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare
alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della
domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità
perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della
deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro
e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello
all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante
apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo
idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data
di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente
la potestà genitoriale. Il genitore, o l’esercente la potestà genitoriale, che sottoscrive la domanda rappresenta
il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni
dell’associato minorenne.
Art.7 – Diritti e doveri degli associati
1. Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
c) esaminare i libri sociali, presentando espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il
quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi.
Segue Allegato A
2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli
associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione
per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.15, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome,
nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare la quota associativa e le eventuali quote suppletive nella misura e nei termini fissati
annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e/o rivalutabili.
Art.8 – Cause di cessazione del rapporto associativo
1. La qualità di associato si perde per:
a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
b) morosità a seguito del mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta)
giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati
entro il 31 dicembre di ogni anno per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può
presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.6 del presente Statuto.
2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato
per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso
l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo
a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà
svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in
Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del
ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque
partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun
diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Segue Allegato A
Titolo III – Norme sul volontariato
Art.9 – Dei volontari e dell’attività di volontariato
1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta,
prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche
indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono
la loro attività in modo non occasionale.
3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario
possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività
prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art.10 – Dei volontari e delle persone retribuite
1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo
e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale
svolge la propria attività volontaria.
2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività
di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di
altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività
di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati
nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque
per cento) del numero degli associati.
Titolo IV – Organi sociali
Art.11 – Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) l’organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
c) l’organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del
Terzo settore;
Segue Allegato A
d) l’organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del
Terzo settore.
2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata
a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art.12 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il
versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro
associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante
e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo,
almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre
convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale
deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla
convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, procederà in sua vece.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, o email, o altro mezzo digitale
equivalente, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno
e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza
di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati
e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla
trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel
luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione. Se nel corso della riunione venisse sospeso
il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni
prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro
associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e
dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
Segue Allegato A
Art.13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio
Direttivo;
c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
e) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui
all’art.30 del Codice del Terzo settore;
f) eleggere e revocare l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del
Codice del Terzo settore;
g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
h) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal
Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del
Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
j) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del
Consiglio Direttivo, o da altro organo sociale, o comunque previsto dalla legge.
2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno
degli associati; in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in
prima che in seconda convocazione.
Art.14 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e dell’atto costitutivo;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea
straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli
associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è
validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera,
sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Segue Allegato A
Art.15 – L’Assemblea degli associati: regole di voto
1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli
associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli
associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare
all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del
raggiungimento dei quorum.
3. Fino al raggiungimento della maggiore età, l’associato minorenne esercita il proprio diritto di voto per il
tramite del genitore, o dell’esercente la potestà genitoriale. Gli associati minorenni in regola con il
versamento della quota associativa concorrono, per il tramite di chi li rappresenta, al raggiungimento dei
quorum richiesti.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia
richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di
votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Art.16 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati
in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che
può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi
rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o
chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della
scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art.17 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne
sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro)
giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del
giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente
valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste
per l’Assemblea.
Segue Allegato A
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di
entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi
componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si
procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante
a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.18 – Competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
c) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario dell’Associazione ed eventuali altre cariche se
ritenuto opportuno;
e) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
h) deliberare la convocazione dell’Assemblea;
i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e
consulenti esterni;
j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
k) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
l) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e
strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti
interni;
n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità
istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri, o uno degli associati, il potere di compiere
determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Segue Allegato A
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal
Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Art.19 – Il Presidente: poteri e durata in carica
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per
l’elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al
Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed
in particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei
terzi;
b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla
ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o
impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
Art.20 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
1. La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi
dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento
lesivo degli interessi dell’Associazione;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.16, c.2, del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.8 del
presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente
comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima
elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima
Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in
carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure
di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si provvede alla sostituzione tramite elezione
Segue Allegato A
suppletiva alla prima Assemblea ordinaria utile. Il Presidente deve provvedere alla convocazione
dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui si verifica uno dei casi
sopra descritti (mancata ratifica, esaurimento o assenza dei non eletti). I Consiglieri così subentrati
rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà
decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea
ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio
Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di
ordinaria amministrazione.
Art.21 – L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento
1. L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non
necessariamente fra gli associati.
2. L’organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle
adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano
dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova
elezione da parte dell’Assemblea.
6. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono:
a) essere indipendenti;
b) esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.
7. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
8. almeno un membro dell’organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art.
2397 c. 2 del Codice Civile.
Art.22 – Competenze dell’organo di controllo
1. È compito dell’organo di controllo:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e
sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile;
Segue Allegato A
d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo
settore;
e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di
cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali
presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la
revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito
registro.
3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini
dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo
e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art.23 – L’organo di revisione
1. L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non
necessariamente fra gli associati. I membri dell’organo di revisione devono essere iscritti al registro dei
revisori legali dei conti.
2. L’organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle
adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di revisione decadano
dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova
elezione da parte dell’Assemblea.
7. I membri dell’organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo
obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Art.24 – Responsabilità degli organi sociali
1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche
personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati),
rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle
disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
Segue Allegato A
Titolo V – I libri sociali
Art.25 – Libri sociali e registri
1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora
questo sia stato nominato.
3. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di
revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non
occasionale.
5. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività
dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori,
ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e,
qualora eletto, dell’Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci
per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.
Titolo VI – Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio
Art.26 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi
sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art.27 – Risorse economiche
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
Segue Allegato A
e) attività di raccolta fondi;
f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in
materia.
Art.28 – Bilancio di esercizio
1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio,
redatto ai sensi degli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore, il quale dovrà essere approvato
dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
dell’esercizio, ovvero entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che
precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà
prenderne visione.
4. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui,
l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet
della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti,
compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
5. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo, o ne ricorrano i presupposti di legge (art. 14 c.
1 del Codice del Terzo Settore), il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di
esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’assemblea degli associati per la definitiva
approvazione.
6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente
svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Titolo VII – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
Art.29 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno
3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione
del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45,
c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo
Segue Allegato A
settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del
Terzo settore.
3. In caso di estinzione il patrimonio sarà e devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1,
del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore
o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo
settore.
Titolo VIII – Marchio
Art.30 – Marchio
1. Il marchio associativo è composto da due cerchi concentrici di colore rosso. Nello spazio tra i due cerchi
è riportato il nome dell’Associazione, mentre all’interno del cerchio più piccolo sono presenti una macchina
fotografica e il logo AVIS Chiaravalle.
Titolo IX – Disposizioni finali
Art.31 – Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le
disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto
compatibili.
Chiaravalle, 31 marzo 2022